Art. 25.
(Risarcimento del danno).

      1. In caso di decesso del contraente del patto civile o del convivente, derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta dell'altro contraente o convivente, può porre a carico degli eredi, cui è stato liquidato il risarcimento del danno, un assegno periodico o in una unica soluzione a favore del richiedente, in relazione all'entità del risarcimento, alla durata della convivenza e ai bisogni del beneficiario.